IL GIUDICE Dl PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Letto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e seguenti, legge n. 689/1981, presentato da Orazio Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maccarrone, nello studio dello stesso elettivamente domiciliato in Conegliano, via Colombo civico 28; Contro Regione carabinieri Veneto - Compagnia di Conegliano (Treviso) - Ministero per la difesa, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per la revoca, previa sospensiva, della sanzione del fermo tecnico del veicolo di proprieta' del ricorrente per mesi due, stabilita con verbale di contravvenzione n. 0904342 del 28 marzo 2002 del Comando carabinieri di Conegliano - Regione carabinieri Veneto (ricorso) depositato in cancelleria il 4 aprile 2002; Vista l'integrazione al ricorso, de quo, (R.G. n. 176/A/02), depositata in data 8 aprile 2002, con cui il ricorrente, per il tramite dell'avvocato Giovanni Maccarrone propone questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 214, comma 6, NCS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., per i motivi di cui in narrativa; Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - Il 28 marzo 2002 alle ore 13 circa in localita' Susegana (Treviso), in SS 13 "Pontebbana", via Conegliano Zapata Sola Maria Dolores veniva contravvenzionata, perche' circolava alla guida del predetto veicolo (Skoda Felicia AN 877 KK) con patente scaduta di validita' in data 8 giugno 2001 senza aver apposto il tagliando di convalida e senza essere in grado di esibire il certificato medico prescritto per la convalida. Sanzione accessoria: patente e' ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per mesi due presso soccorso ACI Pase Giovanni, via XXIV Maggio, 64 in Conegliano, cui viene affidato in custodia. 2. - L'art. 126, comma 7, viola l'art. 3 Cost., perche' introduce una sanzione accessoria irragionevole, sproporzionata ed inadeguata, prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura fissa, senza considerare il comportamento tenuto dal trasgressore dopo la contestazione della violazione e senza consentire la restituzione del veicolo non appena sanata la situazione di illegalita'. 3. - Tale sanzione e', inoltre, illogica, in quanto determina un contrasto tra la maggior afflittivita' delle sanzioni, principale ed accessoria, previste per un fatto colposo, quale e' la circolazione con patente scaduta rispetto ad altre sanzioni previste dallo stesso codice per comportamenti coscienti. 4. - E' da tener presente, nel caso in esame, che il trasgressore (con patente scaduta), risponde al nome di Zapata Sola Maria Dolores, residente in Cison di Valmarino, via Santa Giustina n. 23, mentre il proprietario dell'autovettura Skoda Felicia e' Orazio Luca, oggi opponente, residente in Conegliano, via A. Parrilla n. 2, (terzo rispetto al trasgressore Zapata Sola Maria Dolores). 5. - Il fermo tecnico amministrativo, soprattutto nell'ipotesi de quo, in cui va ad incidere nella sfera giuridica di un terzo, e' in contrasto con l'art. 13 Cost. in quanto rappresenta per il proprietario una pesante restrizione della propria liberta' e diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento. Nella fattispecie concreta, una simile sanzione risulta in modo abnorme afflittiva anche per il fatto che il ricorrente ha seco un figlio diciottenne disabile al 100%, alle cui necessita' non riesce a provvedere in carenza dell'unico mezzo di trasporto in suo possesso. Infine, a fronte di una dimenticanza (tale essendo, in pratica, il mancato rinnovo della patente di guida), la sanzione del fermo tecnico per due mesi e' palesemente sproporzionata ed irragionevole. Oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, si sommano le ingenti spese di custodia del veicolo presso il custode autorizzato. 6. - Infine si osserva che l'art. 126, comma 7, NCS, viola il canone generale di proporzionalita' e ragionevolezza delle misure sanzionatorie, poiche' la misura e' stabilita in misura fissa e non graduabile in base alla gravita' della violazione, ne' e' lasciato al giudice margine discrezionale nell'irrogazione della pena; e' irrilevante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale; e' impossibile valutare il danno economico arrecato al proprietario del veicolo e ai familiari (terzo rispetto al trasgressore); nessuna distinzione viene fatta ex lege in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo ed al tempo trascorso dall'avvenuta scadenza della patente di guida del conducente; e, contrariamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, il fermo amministrativo viene eseguito immediatamente, senza che il veicolo medesimo possa essere affidato per la guida ad altra persona, ovvero, per la custodia allo stesso proprietario, con le cautele del caso. Nel caso di specie, la circolazione del veicolo e' avvenuta prohibente domino. 7. - Infine, l'art. 214, comma 6, NCS, e' in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto non attribuisce al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Di fatto viene frustrato il diritto di agire in giudizio, perche' i tempi per l'opposizione, in uno con il decreto di fissazione della data di trattazione dell'o.s.a., non consentono un'utile pronuncia, prima dello scadere del fermo amministrativo. Cio' costituisce un illegittimo deterrente alla proposizione del ricorso in opposizione alla sanzione medesima. Sulla base di quanto sopra osservato, in accoglimento delle argomentazioni tutte dell'opponente nel ricorso e nell'integrazione allo stesso,