IL GIUDICE Dl PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Letto  il  ricorso  in  opposizione  a sanzione amministrativa ex
artt. 22  e  seguenti,  legge n. 689/1981, presentato da Orazio Luca,
rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Giovanni  Maccarrone,  nello
studio  dello  stesso  elettivamente  domiciliato  in Conegliano, via
Colombo civico 28;
    Contro  Regione  carabinieri  Veneto  -  Compagnia  di Conegliano
(Treviso) - Ministero per la difesa, presso l'Avvocatura distrettuale
dello  Stato  di  Venezia,  per  la  revoca, previa sospensiva, della
sanzione  del  fermo tecnico del veicolo di proprieta' del ricorrente
per mesi due, stabilita con verbale di contravvenzione n. 0904342 del
28 marzo  2002  del  Comando  carabinieri  di  Conegliano  -  Regione
carabinieri  Veneto  (ricorso)  depositato in cancelleria il 4 aprile
2002;
    Vista  l'integrazione  al  ricorso,  de  quo, (R.G. n. 176/A/02),
depositata  in  data  8  aprile  2002,  con cui il ricorrente, per il
tramite   dell'avvocato  Giovanni  Maccarrone  propone  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 214, comma 6,
NCS  (decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285), con riferimento
agli artt. 3, 13 e 24 Cost., per i motivi di cui in narrativa;
    Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - Il  28  marzo  2002  alle ore 13 circa in localita' Susegana
(Treviso),  in  SS  13 "Pontebbana", via Conegliano Zapata Sola Maria
Dolores  veniva  contravvenzionata,  perche' circolava alla guida del
predetto  veicolo  (Skoda  Felicia  AN 877 KK) con patente scaduta di
validita'  in  data  8 giugno 2001 senza aver apposto il tagliando di
convalida  e  senza  essere in grado di esibire il certificato medico
prescritto per la convalida. Sanzione accessoria: patente e' ritirata
ed  il  veicolo sottoposto a fermo amministrativo per mesi due presso
soccorso  ACI  Pase  Giovanni, via XXIV Maggio, 64 in Conegliano, cui
viene affidato in custodia.
    2. - L'art. 126, comma 7, viola l'art. 3 Cost., perche' introduce
una  sanzione accessoria irragionevole, sproporzionata ed inadeguata,
prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura fissa, senza
considerare   il   comportamento  tenuto  dal  trasgressore  dopo  la
contestazione della violazione e senza consentire la restituzione del
veicolo non appena sanata la situazione di illegalita'.
    3. - Tale  sanzione e', inoltre, illogica, in quanto determina un
contrasto  tra la maggior afflittivita' delle sanzioni, principale ed
accessoria,  previste  per un fatto colposo, quale e' la circolazione
con  patente scaduta rispetto ad altre sanzioni previste dallo stesso
codice per comportamenti coscienti.
    4. - E' da tener presente, nel caso in esame, che il trasgressore
(con patente scaduta), risponde al nome di Zapata Sola Maria Dolores,
residente  in Cison di Valmarino, via Santa Giustina n. 23, mentre il
proprietario  dell'autovettura  Skoda  Felicia  e'  Orazio Luca, oggi
opponente,  residente  in  Conegliano,  via  A. Parrilla n. 2, (terzo
rispetto al trasgressore Zapata Sola Maria Dolores).
    5. - Il fermo tecnico amministrativo, soprattutto nell'ipotesi de
quo,  in  cui va ad incidere nella sfera giuridica di un terzo, e' in
contrasto   con   l'art. 13   Cost.  in  quanto  rappresenta  per  il
proprietario una pesante restrizione della propria liberta' e diritto
di  attendere  ai  propri  bisogni  di lavoro e di spostamento. Nella
fattispecie  concreta,  una  simile  sanzione risulta in modo abnorme
afflittiva  anche  per  il  fatto che il ricorrente ha seco un figlio
diciottenne  disabile  al  100%,  alle  cui  necessita'  non riesce a
provvedere  in carenza dell'unico mezzo di trasporto in suo possesso.
Infine,  a  fronte  di una dimenticanza (tale essendo, in pratica, il
mancato  rinnovo  della  patente  di  guida),  la  sanzione del fermo
tecnico  per due mesi e' palesemente sproporzionata ed irragionevole.
Oltre  alla sanzione pecuniaria amministrativa, si sommano le ingenti
spese di custodia del veicolo presso il custode autorizzato.
    6. - Infine  si  osserva  che  l'art. 126, comma 7, NCS, viola il
canone  generale  di  proporzionalita'  e ragionevolezza delle misure
sanzionatorie,  poiche'  la misura e' stabilita in misura fissa e non
graduabile in base alla gravita' della violazione, ne' e' lasciato al
giudice   margine   discrezionale  nell'irrogazione  della  pena;  e'
irrilevante    l'avvenuto   pagamento   della   sanzione   pecuniaria
principale;  e'  impossibile  valutare il danno economico arrecato al
proprietario   del   veicolo   e  ai  familiari  (terzo  rispetto  al
trasgressore);  nessuna  distinzione viene fatta ex lege in relazione
al  tipo  ed  alla  destinazione  del  veicolo  ed al tempo trascorso
dall'avvenuta  scadenza  della  patente  di  guida del conducente; e,
contrariamente  a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza o
sotto  l'influenza  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope, il fermo
amministrativo  viene  eseguito  immediatamente, senza che il veicolo
medesimo possa essere affidato per la guida ad altra persona, ovvero,
per  la  custodia  allo stesso proprietario, con le cautele del caso.
Nel   caso  di  specie,  la  circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta
prohibente domino.
    7. - Infine,  l'art. 214,  comma  6,  NCS,  e'  in  contrasto con
l'art. 24  Cost.,  in  quanto non attribuisce al giudice il potere di
disporre,   nelle   more  del  giudizio,  la  sospensione  del  fermo
amministrativo  del  veicolo.  Di fatto viene frustrato il diritto di
agire  in  giudizio, perche' i tempi per l'opposizione, in uno con il
decreto  di  fissazione  della  data  di trattazione dell'o.s.a., non
consentono   un'utile   pronuncia,  prima  dello  scadere  del  fermo
amministrativo.  Cio'  costituisce  un  illegittimo  deterrente  alla
proposizione del ricorso in opposizione alla sanzione medesima.
    Sulla  base  di  quanto  sopra  osservato,  in accoglimento delle
argomentazioni  tutte  dell'opponente nel ricorso e nell'integrazione
allo stesso,